Art. 16
(Funzione di prevenzione, sostegno e tempestiva segnalazione delle situazioni di disagio minorile).

      1. Al fine di contrastare il disagio minorile, gli istituti scolastici devono, nel rispetto dell'autonomia scolastica, stipulare speciali convenzioni per introdurre nelle scuole équipe interdisciplinari composte da un pediatra, un assistente sociale e uno psicologo.
      2. Alla équipe interdisciplinare di cui al comma 1 sono attribuite funzioni di prevenzione, sostegno e tempestiva segnalazione di ogni tipo di situazione a rischio riguardante i minori.
      3. Nello svolgimento dei compiti loro assegnati i componenti dell'équipe interdisciplinare di cui al comma 1 possono avvalersi della collaborazione delle

 

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aziende sanitarie locali presenti sul territorio.
      4. L'équipe interdisciplinare di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

          a) individua ogni tipo di situazione di disagio minorile presente negli istituti scolastici;

          b) concorda, con il responsabile dell'istituto scolastico e con i docenti, le iniziative e gli strumenti più idonei da adottare per eliminare le situazioni a rischio;

          c) stabilisce incontri con le famiglie dei minori che versano in situazioni di disagio, al fine di concordare anche con loro le misure più idonee da adottare.