1. Al fine di contrastare il disagio minorile, gli istituti scolastici devono, nel rispetto dell'autonomia scolastica, stipulare speciali convenzioni per introdurre nelle scuole équipe interdisciplinari composte da un pediatra, un assistente sociale e uno psicologo.
2. Alla équipe interdisciplinare di cui al comma 1 sono attribuite funzioni di prevenzione, sostegno e tempestiva segnalazione di ogni tipo di situazione a rischio riguardante i minori.
3. Nello svolgimento dei compiti loro assegnati i componenti dell'équipe interdisciplinare di cui al comma 1 possono avvalersi della collaborazione delle
a) individua ogni tipo di situazione di disagio minorile presente negli istituti scolastici;
b) concorda, con il responsabile dell'istituto scolastico e con i docenti, le iniziative e gli strumenti più idonei da adottare per eliminare le situazioni a rischio;
c) stabilisce incontri con le famiglie dei minori che versano in situazioni di disagio, al fine di concordare anche con loro le misure più idonee da adottare.